(Pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte  4S3  del
                          25 gennaio 2018) 
 
                IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE 
 
  Visto l'art. 121 della Costituzione (come  modificato  dalla  legge
costituzionale 22 novembre 1999, n. 1); 
  Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte; 
  Vista la legge regionale 17 febbraio 2010 , n. 3 e s.m.i.; 
  Visto il regolamento regionale 4 ottobre 2011, n. 12/R; 
  Vista la deliberazione della Giunta regionale  n.  15-6381  del  19
gennaio 2018 
 
                                EMANA 
 
  il seguente regolamento: 
 
  REGOLAMENTO  REGIONALE  RECANTE:  «MODIFICHE  ALL'ARTICOLO  6   DEL
REGOLAMENTO REGIONALE 4 OTTOBRE  2011,  N.  12/R  (REGOLAMENTO  DELLE
PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE  DEGLI  ALLOGGI  DI  EDILIZIA  SOCIALE,  IN
ATTUAZIONE  DELL'ARTICOLO  2,  COMMA  5,  DELLA  LEGGE  REGIONALE  17
FEBBRAIO 2010 , N. 3 - NORME IN MATERIA DI EDILIZIA SOCIALE)». 
 
                               Art. 1 
 
               Modifiche all'art. 6 del RR. 12/R/2011 
 
  1. All'art. 6, comma 1, del regolamento regionale 4  ottobre  2011,
n. 12/R (Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di
edilizia sociale, in attuazione dell'art. 2,  comma  5,  della  legge
regionale 17 febbraio 2010,  n.  3  (Norme  in  materia  di  edilizia
sociale)), dopo la lettera e), e' aggiunta la seguente lettera: 
    «e-bis)  sono  titolari  di  sistemazione  provvisoria,  di   cui
all'art. 10, comma 5, della legge regionale n. 3/2010,  in  scadenza,
qualora il comune accerti l'impossibilita' per il nucleo di  reperire
una diversa soluzione abitativa». 
  Il presente regolamento sara' pubblicato nel  Bollettino  Ufficiale
della regione. E' fatto obbligo a chiunque  spetti  di  osservarlo  e
farlo osservare. 
    Torino, 19 gennaio 2018 
 
                             CHIAMPARINO 
 
(Omissis).